Italian court dismisses appeal on specific grounds for electronic bracelet evasion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to specific grounds of criticism lacking proper identification and the failure to examine the facility director. The appellant argued against the conviction for electronic bracelet evasion, citing witness unreliability and procedural issues under the summary trial. The court rejected these arguments as unsubstantiated and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific; generic criticisms regarding witness credibility or procedural steps without identifying the witness or detailing the specific procedural error render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMURO ARCANGELO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 19/11/1950 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 112/ RG 37441
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arcangelo Demuro avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura aspecifici quali l'inattendibilità della testimone - senza che ne vengano indicati l'identità e l'oggetto - e il mancato esame della direttrice della struttura a fronte di un giudizio svoltosi con il rito abbreviato, oltre che in relazione alla quantificazione della pena fondata, con argomenti non contrastati da altri di segno positivo, sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20