Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-expired prescription period with special aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Campisi inadmissible for manifest unfoundedness. The court found that the crime of evasion, committed in 2016, involved a special aggravating circumstance of recidivism, extending the maximum prescription period to ten years. Consequently, the prescription term had not yet expired, rendering the lower court's judgment valid and the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, fourth comma, cod. pen.; Art. 157, second comma, cod. pen.; Art. 161, second comma, cod. pen.: When a special aggravating circumstance of recidivism exists, the maximum prescription period extends to ten years, preventing the intermediate term from being considered expired.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI MARCO nato a SIRACUSA il 15/08/1976 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; W7/RG. 3-L12.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Campisi avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il delitto è stato commesso 1'8 febbraio 2016, con recidiva reiterata e infraquinquennale che, costituendo aggravante ad effetto speciale ex art. 99, quarto comma, cod. pen. incide non solo sul computo del termine-base di prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., ma anche sull'entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., sicchè il termine di prescrizione massima è di dieci anni, non ancora decorso, né può ritenersi che fosse decorsa quella intermedia alla luce della sentenza di primo grado del I marzo 2017, del decreto di citazione in appello del 21 settembre 2022 e della sentenza di secondo grado del 22 luglio 2024.
In ordine al ritenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorso, sono state applicate, Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il \3 mar