Cassation court dismisses appeal for generic mitigation denial as non-justiciable discretionary merit issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the denial of generic mitigation was a discretionary merit issue. The appellant argued for leniency, but the court noted the lack of specific positive elements and the gravity of the electronic bracelet damage offense. Consequently, the cassation court held that such sentencing evaluations fall outside the scope of appellate review unless arbitrary or unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Sentencing discretion regarding generic mitigation is non-justiciable on appeal absent arbitrary reasoning or lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURRA ALFIO nato a LENTINI il 19/10/1991 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 108/RG 37419
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Scandurra avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione con danneggiamento del braccialetto elettronico; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag.
3) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipìca del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo