Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Franco Bini inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning. Specifically, the court noted that the defense's claims regarding criminal responsibility and the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code lacked new substance, while the sentencing rationale regarding recidivism was deemed sufficient and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible as they constitute mere repetition without new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINI FRANCO nato a VIAREGGIO il 16/09/1966 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 101/RG. 37302
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Bini avverso la sentenza di cui in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e pag. 4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove menziona i gravi e reiterati precedenti dell'imputato, con applicazione della recidiva reiterata specifica, di cui il delitto contestato costituisce espressione di maggiore pericolosità (cfr. pag. 4); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i, 3 marz