Italian Court dismisses appeal on home arrest evasion, citing merit court's correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Vaccariello inadmissible regarding his conviction for evading home arrest. The lower court had already properly addressed the defense arguments concerning the 13-kilometer distance traveled and the defendant's conduct. The Supreme Court upheld the dismissal, noting that the merit court's reasoning was legally sound and free from obvious illogical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the merits court has already adequately examined and rejected the arguments with legally correct and non-illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARIELLO COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 05/01/2000 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 94/ RG 37143
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Damiano Vaccariello avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato, commesso percorrendo ben 13 chilometri e con puntuale esame delle deduzioni difensive); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2