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Ordinanza — n. 12562/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic insults and threats against judicial officers as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal filed by Massimiliano Ambrosi inadmissible, ruling that the grievances were generic and merely reproduced arguments already properly examined by the lower court. The appellant had challenged a decision involving sexist epithets directed at a judge and threatening conduct toward a prison officer, which the appellate court had already rejected. The court dismissed the case because these complaints lacked specific legal grounds for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints or mere reproductions of issues already adjudicated by the court of first instance are inadmissible in proceedings for legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances judicial immunity procedural legality reproductive arguments errore nella commisurazione della pena correzione di errore materiale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSI MASSIMILIANO nato a TIVOLI il 14/05/1974 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/Rg 37133

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Ambrosi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso di ricondurre a patologie psichiatriche o ad atti di mero disprezzo sia la condotta ingiuriosa ai danni della Giudice del Tribunale di Sorveglianza, alla quale si era rivolto con appellativi sessisti (pag. 5), sia la condotta gravemente minacciosa tenuta nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria (pag. 6). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 3 marzo