Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical flaws in lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi De Cesare's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. De Cesare argued that the appellate court failed to properly consider his severe hearing deficit regarding the crime of attempted robbery and incorrectly applied recidivism rules. The court rejected these claims, finding that the lower court's reasoning was logical, coherent, and free of defects, thus satisfying the requirement for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and free of defects, as the appeal must demonstrate specific logical flaws to proceed.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CESARE LUIGI nato a SAN SEVERO il 15/08/1977 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; N. 90 R.G.N. 37129/24 DE CESARE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto, avente ad oggetto la mancata configurazione della fattispecie delittuosa contestata in virtù del "grave deficit uditivo" da cui era affetto il ricorrente, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla disapplicazione della recidiva contestata, è inammissibile perché la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il