Cassation court dismisses appeal on generic mitigation as specific and discretionary, citing procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the challenge regarding the denial of generic mitigation was repetitive and lacked specificity. The appellant argued for reduced sentencing, but the court noted that such mitigation is not a right without positive, documented elements and falls under the discretionary judgment of the trial court. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the criticism is repetitive and non-specific, as the assessment of generic mitigation is a discretionary act of the trial court that escapes the jurisdiction of the court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO IVANO nato a CERIGNOLA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 89/RG. 37126
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gallo Ivano avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente alle aggravanti sia reiterativa e aspecifica in quanto, come è noto, dette circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato soprattutto in assenza di elementi positivi non documentati e alla luce della gravità del fatto (pag.
2) e comunque le statuizione relative al giudizio di applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo