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Ordinanza — n. 12559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on evasion charges as lower court already correctly assessed severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already properly evaluated the seven-month duration of the evasion, finding it too severe to warrant any mitigating circumstances. Consequently, the cassation court rejected the arguments as legally sound and lacking obvious illogical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the merits have already been adequately examined by the lower court with legally correct arguments and no manifest illogical flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion offense severity lower court review procedural costs award manifest illogical flaws motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla gravità dell'evasione durata sette mesi tale da escludere qualsiasi attenuazione sanzionatoria); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla gravità dell'evasione durata sette mesi tale da escludere qualsiasi attenuazione sanzionatoria); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA MICHELE nato a SAN SEVERO il 22/04/1979 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 88/RG 37118

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Testa Michele avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla gravità dell'evasione durata sette mesi tale da escludere qualsiasi attenuazione sanzionatoria); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 20