Italian Court dismisses appeal on evasive arrest as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Narcisi Ruben inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ruben challenged a Lecce Court of Appeal judgment regarding his crime of evading home arrest, arguing against the existence of intent and claiming non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court with legally sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when its grounds are merely reproductive of profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISI RUBEN nato a BRINDISI il 23/12/1999 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 86/ RG 37108
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ruben Narcisi avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e pag. 4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo