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Ordinanza — n. 12556/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural mischaracterization of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for an alternative reading of all evidence to prove he was the driver, but the court found this argument lacked specific procedural mischaracterizations. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already rejected by the lower court with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it attempts to re-read all evidence without identifying specific procedural mischaracterizations, merely reproducing arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural mischaracterization re-reading evidence res judicata court costs criminal procedure Cassation review titolo esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI BRYAN nato a BRINDISI il 08/06/1990 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 85/RG. 37107

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bryan Maggi avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti anche logici circa l'individuazione di Maggi quale autista del mezzo alle pagg. 4-6 della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 3 marzo