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Ordinanza — n. 12555/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate discretionary sentencing reasoning and lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12555/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Laghezza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's reasoning on discretionary sentencing adequate and logical, noting the defendant's prior record despite the absence of new positive evidence. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court has provided adequate and logical reasoning regarding the exercise of discretionary power in sentencing, particularly when prior criminal history is considered without the need for additional positive evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing reasoning prior criminal record Article 616 Code of Criminal Procedure procedural costs and fine errore nella commisurazione della pena remissione della pena difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHEZZA GIUSEPPE nato a OSTUNI il 05/12/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 84/RG 37105

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Laghezza avverso la sentenza in epigrafe per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione alle pagg. 4 e 5 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2