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Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA DAMIANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 20/02/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 83/RG 37097 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Nardella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché, innanzitutto, il motivo relativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale pena accessoria difetto formale di procedura esecuzione della pena pena complementare esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA DAMIANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 20/02/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 83/RG 37097

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Nardella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché, innanzitutto, il motivo relativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.

2) e rientranti nella valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 mar