Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA DAMIANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 20/02/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 83/RG 37097 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Nardella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché, innanzitutto, il motivo relativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA DAMIANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 20/02/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 83/RG 37097
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Nardella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché, innanzitutto, il motivo relativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato proposto con l'atto di appello mentre gli altri motivi appaiono riferiti ad altra persona (tale Aloia), ad altro fatto (commesso nel 2008 anziché nel 2018) e con motivi inconferenti rispetto alla posizione di Nardella (es. quello sulla prescrizione) e comunque reiterativi e già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag.
2) e rientranti nella valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 mar