Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances already fully examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were generic and merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for insult and recidivism, but the appellate court had already addressed the existence of intent and the certainty of the insults with complete legal reasoning. Consequently, the cassation court found no merit in the new arguments and dismissed the request under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.; The appeal is inadmissible if the grievances are generic and merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 81/Rg 37091
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Di Santantonio avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagg. 2-3 in ordine sia alla sussistenza del dolo che all'avvenuta certa percezione delle ingiurie, rivolte dall'imputato all'assistente capo, da parte di più persone e di numerosi detenuti tanto che il Comandante era intervenuto avendo sentito le urla dal suo ufficio; ritenuto che anche la censura relativa alla sussistenza della recidiva è stata superata con argomenti logici e completi contenuti alle pagg. 3-4 anche con correzione della pronuncia di primo grado; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 na