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Ordinanza — n. 12552/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12552/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 79/RG 37055 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Abate avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine al valore da attribuire alla mancata risposta al controllo che non costituisce sospetto, ma prova); ritenuto, infine, circa la censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, che come è noto, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie alla luce dei numerosi precedenti del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12552/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine al valore da attribuire alla mancata risposta al controllo che non costituisce sospetto, ma prova); ritenuto, infine, circa la censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, che come è noto, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie alla luce dei numerosi precedenti del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sanatoria del vizio procedurale condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale differimento dell'esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 17/04/1991 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 79/RG 37055

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Abate avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine al valore da attribuire alla mancata risposta al controllo che non costituisce sospetto, ma prova); ritenuto, infine, circa la censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, che come è noto, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie alla luce dei numerosi precedenti del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 mar