Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance charges as arguments merely reproduce merits court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments merely reproduced the lower court's already examined and legally sound reasoning regarding the defendant's escape and release. The court found the defense's claims on sentencing generic and insufficient, noting that the aggravated recidivism applied correctly excluded generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the arguments merely reproduce the merits court's correct legal reasoning and lack novelty, or when they are generic and fail to add positive elements required for mitigating circumstances under recidivism rules.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance charges escape and release recidivism rules generic arguments inadmissible appeal procedural costs merits court reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/08/1974 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 78/RG. 37054

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo D'Anna avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla fuga e al divincolamento (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove menziona la personalità dell'imputato, con applicazione della recidiva reiterata escludendo il regime di prevalenze della circostanze attenuanti generiche che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il