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Ordinanza — n. 12547/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to inadmissible procedural grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's judgment on evasion charges. The appellant argued for specific mitigating circumstances, but the court found the evidence regarding the intercom system and hearing problems implausible. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if based on grounds already adequately examined and rejected by the trial judge with legally correct arguments, or if they challenge discretionary sentencing decisions lacking arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion charges discretionary sentencing review procedural exhaustion court costs and fines pena accessoria permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANINNO TOMMASO nato a FASANO il 03/01/1960 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 72/RG 37000

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Colaninno avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa l'impianto citofonico e circa la mancata dimostrazione di gravi problemi uditivi); ritenuto, infine, circa la censura sul diniego delle attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 m