Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits issues already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for recidivism, but the lower court's decision on sentencing was based on a discretionary evaluation of the defendant's criminal history, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 385 c.p.; The cassation court cannot review discretionary sentencing decisions made by the trial judge based on established recidivism unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE VINCENZO nato a TRICASE il 11/09/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 69/RG. 36953
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Cacciatore avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto le statuizione relative al trattamento sanzionatorio sono motivate con riguardo all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4) come nella specie anche alla luce deli gravi precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1«%) ,yvti~ Così deciso il WIIMOTICI 2025 La ConsiglieraJétnsora Il President