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Ordinanza — n. 12544/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to inadmissible procedural grounds and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Romano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the procedural objections were already adequately examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning, specifically regarding the implausibility of the submitted documentation. Furthermore, the court affirmed that the denial of generic mitigating circumstances and the cause of non-punishment were properly motivated based on the absence of evidence regarding the offense's severity.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if based on grounds already adequately examined and rejected by the trial court with legally correct arguments, or if they challenge discretionary assessments of mitigating circumstances lacking positive elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion charges generic mitigating circumstances non-punishment cause procedural exhaustion infrazione privilegiata circostanza attenuante punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ALESSIO nato a BRINDISI il 01/10/1985 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 67/RG 36933

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Romano avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa il malfunzionamento del citofono); ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a stabilire il grado di offensività della condotta avvenuta in piena notte e per un tempo protratto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3