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Ordinanza — n. 12543/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to prior convictions and lack of justification for absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for evasion, but the lower court correctly applied prior recidivism convictions to deny the defense of minor offense. The court rejected the appeal because the legal arguments were already adequately examined and dismissed by the trial judge with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were already sufficiently examined and rejected by the court of first instance, provided the lower court's reasoning was legally sound and free of obvious illogical errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion offense prosecution recidivism aggravation court of cassazione procedural exhaustion recidiva nell'infrazione remissione della pena impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SERIO PORZIA nato a GRUMO APPULA il 07/10/1972 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 66/RG 36930

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Porzia De Serio avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, pur con motivazione sintetica, ma con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine al dolo (si veda, in particolare, pag.1, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del reato atteso che l'imputata non è tornata all'orario stabilito senza dare alcuna giustificazione); ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le due condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz