Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to adequately confront the lower court's factual and legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luciani Valerio inadmissible because it did not sufficiently engage with the specific factual and legal grounds of the second-instance judgment. Although the appellant argued the lack of objective and subjective elements for the crime under Article 337 of the Penal Code, the court found the arguments did not directly address the reasoning provided in the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must directly confront the specific factual and legal reasoning of the lower court; failure to do so renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI VALERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 02/02/1989 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 63 RG 36905/24 - LUCIANI Valerio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il ricorrente prospetta l'insussistenza del fatto per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e che, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/