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Ordinanza — n. 12540/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of prescription. The appeal was rejected because the lower court correctly applied established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for prescription and lenient sentencing, but the court found these arguments repetitive and unsupported by new evidence. The lower court's application of established legal principles regarding recidivism and sentencing criteria was upheld as correct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the trial court with legally sound arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds prescription of crime recidivism rules sentencing criteria Court of Cassation criminal procedure proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 62/RG. 36903

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Russo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l'insussistenza della causa di non pun i bilità); ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'intervenuta prescrizione del reato, commesso I'll settembre 2017, in quanto al ricorrente è contestata la recidiva reiterata e, dunque, non risulta maturata né quella massima (11 dicembre 2028), né quella ordinaria tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello o prima di quella di secondo grado: ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3