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Ordinanza — n. 12539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for generic mitigating circumstances lacking positive factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court ruled these require positive factual elements rather than being a right. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the legal threshold for such mitigations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Generic mitigating circumstances are not a right of the accused but must be founded on positive elements not merely alleged.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive factual basis sentencing discretion criminal appeal inadmissibility procedural law Italy sospensione di pena errore nella commisurazione della pena mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMA MARCO nato a TORINO il 18/06/1985 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 61/RG 36893

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Suma avverso la sentenza in epigrafe per due delitti di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto la sentenza impugnata ha reso adeguata e logica motivazione a pag. 2 in ordine all'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena, anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto. In ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza e non di prevalenza, si ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell'imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo