Italian Court dismisses appeal on evasion charges due to lack of new evidence and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on evasion charges. The appellant argued for generic mitigating circumstances and non-prosecution, but the court found no new evidence regarding the crime's location or severity. The court ruled that the first-instance judge correctly exercised discretion without logical flaws, rendering the appeal subject to no further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the first-instance judgment is based on legally sound arguments that adequately addressed the contested issues without logical errors or arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATISSO DONATO nato a BRINDISI il 04/01/1973 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 59 /RG 36886
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Donato Patisso avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pagg. 2-3, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del reato atteso che l'imputato è stato trovato in uno stabilimento balneare distante dall'abitazione); ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie (pag. 4); ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità (pag. 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3