Cassation court dismisses appeal as lower court's reasoning was logical and free of defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly integrate the criminal facts regarding a mere escape versus a threatening act, and questioned the application of recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appellate judgment provided a logical, coherent, and precise motivation that left no room for legitimate doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is logical, coherent, and precise, thereby excluding the need for a review of the merits.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURLARO MARIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 04/03/1992 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; N. 57 R.G.N. 36883/24 IURLARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata integrazione della fattispecie delittuosa perché la condotta si sarebbe risolta in una mera fuga priva di idoneità minatoria, esula dalla valutazione di legittimità là dove il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla disapplicazione della recidiva contestata ovvero al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è inammissibile perché la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il