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Ordinanza — n. 12481/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging a sentencing judgment filed after the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing judgment filed after the statutory deadline. The appellant sought to overturn a sentence for offenses under the Penal Code and related regulations, arguing a violation of procedural rules. The court ruled that appeals against sentencing judgments are strictly time-bound and only specific grounds allow post-deadline filing, none of which were present here.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis, 616 c.p.p.; Appeals against sentencing judgments must be lodged within the statutory period, and late filings are inadmissible unless specific statutory exceptions regarding the imputant's will or legal qualification are met.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory deadline expiration sentencing judgment review procedural time limits Cassazione ordinanza aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 4 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato ad Harzallaoui Anis la pena da lui richiesta per i reati di cui agli artt.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARZALLAOUI ANIS nato il 26/02/1983 avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di VERONAtdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ak. Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 4 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato ad Harzallaoui Anis la pena da lui richiesta per i reati di cui agli artt. 624, 625, n. 7), cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.