Ordinanza — n. 12480/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO ANTONIO nato a CASTELLANA GROTTE il 21/06/1975 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI"(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; A) Rilevato che Notarangelo Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Bari del 30 novembre 2023), per reati in materia di stupefacenti, lamentando la mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12480/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Bari del 30 novembre 2023), per reati in materia di stupefacenti, lamentando la mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO ANTONIO nato a CASTELLANA GROTTE il 21/06/1975 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI"(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; A) Rilevato che Notarangelo Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Bari del 30 novembre 2023), per reati in materia di stupefacenti, lamentando la mancata considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025