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Ordinanza — n. 12475/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12475/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FEIMI ERVIS nato il 10/05/1985 SULEJMANI ENEA nato il 20/08/1996 avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAt'dato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a Feinni e Sulejmani le pene da loro richieste per reati in materia di stupefacenti; che il motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiannento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12475/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.

Parole chiave

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pene condizionali adeguamento della pena imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a Feinni e Sulejmani le pene da loro richieste per reati in materia di stupefacenti; che il motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FEIMI ERVIS nato il 10/05/1985 SULEJMANI ENEA nato il 20/08/1996 avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAt'dato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato a Feinni e Sulejmani le pene da loro richieste per reati in materia di stupefacenti; che il motivo, comune ai ricorrenti, è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiannento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.