Cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible unless specific statutory exceptions are met. Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless specific statutory exceptions are met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the separate appeals filed by Suloti and Alberto Viva inadmissible, ordering them to pay the procedural costs and a fine. The appeals challenged the base sentence and accessory penalties for drug offenses but were rejected because they were filed after the statutory deadline of August 3, 2017, and did not fall under the narrow exceptions for plea bargain appeals. Furthermore, Suloti's withdrawal was deemed invalid due to the lack of a special power of attorney and specific reasons, while the Court found no evidence of fault in the inadmissibility determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SULOTI JULIAN nato il 31/05/1977 VIVA ALBERTO nato a AVOLA il 18/08/1997 avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; As Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata — per vizi motivazionali quanto alla determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione, per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per vizio motivazionale quanto alla pena accessoria — la sentenza del 2 luglio 2024, con la quale il GUP del Tribunale di Milano ha applicato a Viva e Suloti le pene da loro richieste, per reati in materia di stupefacenti; che i motivi sono inammissibile, in quanto proposti avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, quanto alla posizione di Suloti, è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione firmata dal solo difensore, non dotato di procura speciale, nella quale non si specificano le ragioni della rinuncia stessa, cosicché questa non può essere presa in considerazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 202