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Ordinanza — n. 12470/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding mandatory sentencing warnings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to address the specific reasoning of the appealed judgment. The appellant argued that the judge omitted a mandatory warning about alternative sentences, but the court held that the judge possesses discretionary power and is not required to propose such measures in every case. Consequently, the omission did not render the sentence void, and the appeal was rejected with the appellant ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 53, legge n. 689 del 1981: The judge is not obligated to propose alternative sentences to the accused in all cases, as this power is discretionary; therefore, the failure to issue a specific warning does not automatically nullify the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility discretionary sentencing power alternative sentences warning nullity of judgment procedural costs allocation sanzione sostitutiva motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
48 del 2027 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, vizi della motivazione e violazione dell'art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod.
Art. 53, legge n. 689 del 1981
in ordine al mancato avviso da parte del giudice della possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 31/10/2023, Rv. 285412
Corte costituzionale, sentenza del 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASIO ALESSIO (CUI: 02H45L3) nato a ALZANO LOMBARDO il 07/10/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Alessio Ravasio - condannato per il reato di cui all'art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2027 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, vizi della motivazione e violazione dell'art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in ordine al mancato avviso da parte del giudice della possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto tale unica doglianza non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (ex plurimis, Sez. 2, n. 43848 del 31/10/2023, Rv. 285412); che la Corte offre, in ogni caso, un'ampia motivazione in ordine all'inidoneità delle pene sostitutive alla rieducazione dell'appellante (pag. 5 del provvedimento), tenuto conto che egli ha subito molteplici condanne e ciononostante ha nuovamente commesso reati; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 genna