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Ordinanza — n. 12462/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address sentencing reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to address the specific reasoning of the Court of Appeal regarding the denial of a mitigating circumstance. The lower court correctly noted that the petitioner provided no concrete assistance to investigators despite inquiries about potential cooperation. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose procedural costs and a fine on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: The appeal is inadmissible if the petitioner fails to address the reasoning of the contested judgment, thereby failing to demonstrate the manifest illogic of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to address reasoning mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende esenzione dalla pena eccezione di illegalità indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRAGE EDDINE ABDELHAFID nato il 28/07/1989 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Sirage Eddine Abdelhafid - condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che la Corte di appello, per apprezzare la valenza dell'eventuale collaborazione prestata dall'imputato, abbia assunto informazioni presso la competente Procura della Repubblica di Pisa circa ulteriori sviluppi di indagine, apprendendo che l'imputato nulla ha aggiunto a quanto fosse già a conoscenza degli investigatori, senza portare alcun aiuto concreto alle attività investigative; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025