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Ordinanza — n. 12455/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against accessory penalty duration due to procedural inadmissibility under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12455/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision regarding the duration of an accessory penalty. The appellant argued against the five-year public office ban, but the court found the appeal untimely as it was filed after the statutory deadline for challenging sentencing decisions. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and assigned the costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if filed after the statutory deadline, and the appellant bears the procedural costs and fine upon such a declaration.

Parole chiave

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procedural inadmissibility sentencing appeal deadline accessory penalty duration public office ban procedural costs allocation proporzionalità della pena sanzione sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 29 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 29 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONFIGLIO THOMAS CUI 05W9MPW nato a MILANO il 25/10/1998 avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOtdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; i Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, quanto alla durata della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), la sentenza del 16 luglio 2024, con la quale il GUP del Tribunale di Arezzo ha applicato a Buonfiglio Thonnas la pena da lui richiesta per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017; che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie; che, infatti, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 — 03); che, nel caso di specie, la pena base, per il reato di cui al presente procedimento — in relazione alla quale è applicato l'aumento per la continuazione con l'ulteriore reato contestato nel presente procedimento ("droga leggera") e con quello già giudicato con sentenza del Tribunale di Macerata del 7 agosto 2019 — è di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, diminuiti per il rito a tre anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che, a norma dell'art. 29 cod. pen., alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come correttamente disposto nella sentenza impugnata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 g