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Ordinanza — n. 12454/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding suspension of prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded and formulated without specific detail. The appellant argued that the lower court incorrectly applied suspension rules for prescription periods, claiming delays were due to lawyer impediments rather than defense requests. The court rejected these claims, noting the appellate judgment adequately explained the suspension causes and that the delays stemmed from the defense's own requests, not external impediments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and not specifically formulated, placing the burden of costs on the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal suspension of prescription lack of specific grounds manifestly unfounded procedural costs allocation termine di sospensione sospensione dell'allontanamento effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 44, comma 2 bis, d.P.R., n. 380/2001
Art. 22, comma 3, d.P.R., n. 380/2001
Art. 420-ter, comma 5, c.p.p.
pen., per l'errata applicazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUSCELLI IRENE nato a CASTELLABATE il 10/03/1965 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Martuscelli Irene, condannata per il reato di cui all'art. 44, comma 2 bis, d.P.R., n. 380, del 2001, per aver realizzato più opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico in assenza della SCIA, prevista dall'art. 22, comma 3, del medesimo d.P.R., ha proposto ricorso per cassazione; che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la mancanza della motivazione in ordine all'applicazione della sospensione della prescrizione, oltre il limite di 60 giorni, per rinvii che sarebbero stati dovuti a impedimenti del difensore; che con un secondo motivo, sostanzialmente ripetitivo del primo, si lamenta il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., per l'errata applicazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., per avere il giudice calcolato la sospensione integrale del termine di prescrizione, non soltanto per l'udienza in cui la difesa aveva aderito all'astensione proclamata da un organismo di categoria, ma anche a quelle in cui era stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati oltreché formulati in modo non specifico quanto alla pretesa non veridicità delle verbalizzazioni effettuate circa le ragioni dei rinvii; che la motivazione della Corte di appello dà conto della sospensione dei termini di prescrizione e delle relative cause, richiamando puntualmente i verbali dell'udienza di primo grado (p. 13 del provvedimento); che il ricorso difensivo non indica specificamente i rinvii per i quali avrebbe dovuto essere applicato un termine di sospensione inferiore; che, in ogni caso, dall'esame dei verbali emerge che i rinvii disposti alle udienze del 30 ottobre 2018 (252 giorni), del 16 giugno 2020 (287 giorni), del 14 dicembre 2021 (281 giorni) sono stati dovuti a richiesta difensiva e non impedimento del difensore.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00, in considerazione della mera assertività dei motivi di ricorso, diretti a contestare, in via del tutto generica, la veridicità di quanto affermato nei verbali di udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 g