Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it lacked qualification to represent clients in supreme court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not enrolled in the special register for supreme court representation. The appellant, Caiazzo Giuseppina, sought review of a second-instance judgment, but the filing attorney lacked the specific qualification required for such appeals. Consequently, the court ruled that the procedural defect was not excusable and ordered the appellant to bear the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special register, with no exception for appeals converted into cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO GIUSEPPINA nato a NAPOLI il 26/01/1995 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il ricorso nell'interesse di Caiazzo Giuseppina è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente