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Ordinanza — n. 12351/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming manifest illogic, ruling minor inconsistencies insufficient to overturn plausible facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ben Kahla Salem inadmissible, rejecting his claim that the lower court's reasoning was manifestly illogical. The appellant argued for an alternative reading of evidence regarding 40 grams of hashish, but the court found this insufficient to challenge the original judgment. The decision rests on the principle that appellate review requires macroscopic defects, not minor incongruences or mere alternative interpretations of facts.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal based on manifest illogic is inadmissible if the defect is not perceptible at a glance and does not undermine the macroscopic evidence of the decision.

Parole chiave

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manifest illogic appellate review macroscopic evidence factual reconstruction inadmissible appeal lower court reasoning alternative interpretation reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv.
Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003
216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KAHLA SALEM nato il 05/07/1983 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Ben Kahla Salem in ordine al giudizio di responsabilità è rivalutativo del merito e come tale inammissibile a fronte di una congrua motivazione che valorizza il rinvenimento di 40 gr. di hlashish suddivis0 in dosi separate, assieme a materiale per il confezionamento, che integrano una motivazione ragionevole e non "manifestamente" illogica, a supporto dell'attribuzione dei fatti al ricorrente.

La mera opposizione di una lettura alternativa del merito oltre a non essere prospettabile in sede di legittimità è in tali casi palesemente insufficiente anche ad integrare alcun vizio di motivazione. 2epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico 'ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il