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Ordinanza — n. 12350/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as adequate reasoning exists with proportionality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gueye Abdoulaye inadmissible due to alleged lack of reasoning regarding the sanction. The appellant argued for a flawed treatment, but the court found sufficient justification in the confirmed reasoning and added a proportionality evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on lack of reasoning regarding the sanction is inadmissible when the first-instance judgment provides a confirmed reasoning on the sanction and includes a separate assessment of proportionality, which constitutes sufficient justification under established case law.

Parole chiave

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lack of reasoning appeal sentencing proportionality inadmissible appeal sanction justification Corte di Cassazione adeguamento della pena sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABDOULAYE nato il 30/12/1972 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Gueye Abdoulaye in ordine al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, siccome sussiste motivazione sul trattamento sanzionatorio confermato e si aggiunge una valutazione di congruità che per costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente in presenza di trattamenti sanzionatori minimi quale quello di specie. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle gnnnnende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Co sigliere esten ore Il Presidente