Ordinanza — n. 12349/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Pilato Giuseppe in ordine al vizio di motivazione è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un error iuris, non scusabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 619 comma 1 cod. proc. pen, art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 12349/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Pilato Giuseppe in ordine al vizio di motivazione è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un error iuris, non scusabile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Pilato Giuseppe in ordine al vizio di motivazione è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un error iuris, non scusabile.
In proposito si ricorda che viene int.ed una questione giuridica e in proposito questa Corte ha precisato che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate ,e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge/ o sono infondate, come nel caso di specie per quanto sopra rilevato, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la ( motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Ennmanuele).
Va aggiunto peraltro che in sentenza si fornisce una adeguata risposta circa la chiara conoscenza dello stato detentivo a carico e delle ragioni della consapevole mancata citazione nella domanda personalmente presentata. Quanto al diniego delle flék-g.z- 1-6 generiche è assorbente la valorizzazione dei precedenti a carico‘anche alla luce del principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 MARIGLIANO;
Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmnnende. •
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Con igliere estens