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Ordinanza — n. 12348/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lower court already resolved the key legal issue regarding drug evidence location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12348/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Costa Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by focusing on marijuana wrappers in a shared portico rather than the drugs found in his apartment. The court ruled that the first-instance judgment had already implicitly resolved this issue, making the appellant's argument irrelevant and unnecessary for review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When a lower court's decision implicitly resolves a contested legal issue without critically addressing other arguments, an appeal challenging those specific points is inadmissible as the matter is already settled.

Parole chiave

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inadmissible appeal implicit resolution drug evidence location shared property relevance of argument possesso illecito di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MICHELE nato a ASTI il 08/12/1981 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Costa Michele è inammissibile: in punto di responsabilità, a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali, quali la titolarità dell'immobile del piano terra di riferimento, la presenza, sul portico aperto, solo di involucri vuoti con mere tracce di marjuana mentre la droga in contestazione veniva rinvenuta nell'appartamento dell'imputato (così che emerge l'irrilevanza della questione sulla promiscuità nell'suo del portico predetto), e infine taluni significativi messaggi espressamente illustrati, si oppone la valorizzazione, come detto, di una questione che la stessa sentenza seppur implicitamente ma chiaramente risolve, senza incidere criticamente sulle altre argomentazioni suddette.

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Con igliere estensore Il Presidente