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Ordinanza — n. 12347/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to vague arguments and failure to contest summary of lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamdi Nourredine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments regarding sentencing mitigation and specific criminal facts were deemed too generic, lacking specific citations or substantive argumentation. Furthermore, the court rejected a new ground of appeal because the appellant failed to contest the summary of reasons presented in the lower court's decision, rendering it untimely.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely asserted without specific criticism of the lower court's reasoning, or if a new ground is raised without having been contested against the summary of reasons in the impugned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments failure to contest summary untimely ground specific criticism required reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione introduzione di nuove restrizioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 131-bis c.p
4 e alla1 fattispecie ex art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI NOUREDDINE nato il 04/10/1984 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Hanndi Nourredine è inammissibile: in punto di responsabilità a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali della prima sentenza, per condividerne poi la significatività, si oppone la mera asserzione della presenza invece di una motivazione apparente, senza alcuna puntuale censura delle argomentazioni che emergono da una più che corretta motivazione, che, lo si ripete, fa proprie le argomentazioni, valide, e i dati della prima ( che rappresenta la detenzione di droga in luogo abitualmente adibito allo spaccio con suddivisione in dosi e possesso di banconote di piccolo taglio), cui nulla oppone il ricorrente.

Anche le altre tematiche contestate, VI ordine al trattamento sanzionatorio alle attenuanti ex artt. 62-bis e 62 n. 4 e alla1 fattispecie ex art. 131-bis c.p. sono proposte in maniera del tutto indeterminata, pressocchè 40e<) citate e non argomentate. Con conseguente genericità e quindi inammissibilità dei motivi. Si aggiunge che di contro i giudici motivano sui redetZ,punti, che non sono e censurati se non sotto tale profilo, e che il motivo sulle eneriche e' inammissibile anche perché nuovo alla luce del riepilogo dei motivi di gravame che non lo menziona.

Si rammenta sul punto che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle itrinnnende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co sigliere estenso e Il