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Ordinanza — n. 12343/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere re-evaluation of facts and lacks macroscopic illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Debora Borgia's appeal inadmissible, ruling that her arguments constituted a mere re-evaluation of evidence rather than a legal error. The court held that appellate review requires macroscopic illogicality visible 'at a glance,' rejecting minor inconsistencies or alternative factual reconstructions. Consequently, the appeal was dismissed, and Borgia was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The Supreme Court's review is limited to macroscopic illogicality or contradiction, excluding mere re-evaluation of facts or alternative factual reconstructions that do not render the decision legally untenable.

Parole chiave

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appellate review limits macroscopic illogicality re-evaluation of evidence cassation admissibility contradictory motivation motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusar-non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenzarnon possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
Riguardo poi alla violazione dell'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Riguardo poi alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv.
Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003
216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016
Emerge poi anche in tal caso un discorso rivalutativo del merito (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA DEBORA nato a RAGUSAil 17/12/1985 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Borgia Debora è inammissibile: il primo motivo integra una mera rivalutazione dei dati istruttori, come tale inammissibile atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità ,d4L4L,~11A/4i AC Vso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico, ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Riguardo poi alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non si tiene conto che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusar-non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenzarnon possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., - come proposto in ricorso - ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Emerge poi anche in tal caso un discorso rivalutativo del merito (Sez. 1, Sentenza n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 - 01). Riguardo infine al vizio di motivazione, e alla lamentata mancata considerazione e risposta rispetto al gravame protosto, non meglio illustrato ma solo genericamente evocato, né argomentato nella sua decisività, non si tiene conto del principio per cui On tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02 Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Cofs iglier