Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding sentencing based on drug quantity and money found.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mhmoud Farac Rabe Farac inadmissible. The appellant argued for a different sentencing calculation, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding drug quantity and available funds. The decision reaffirmed that judges need not analyze every element in detail if the dominant factors are clearly identified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 133 cod. pen.: The court must indicate the dominant elements justifying the penalty without requiring an exhaustive analysis of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHMOUD FARAC RABE FARAC nato il 07/09/1999 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; n Il ricorso proposto da Mhmoud Farac Rabe Farac è inammissibile: sulla mancata riqualificazione ex art. 73/comma 5/ del DPR 309/90 emerge solo una mera rivalutazione dei dati disponibili finalizzata a sostenere la stessa, a fronte di una motivazione che correttamente valorizza in negativo il dato della quantità di droga e di principio attivo unito alla disponibilità di una somma consistente di danaro e di strumenti di pesatura dello stupefacente, quali dati coerentemente ricondotti nel quadro di una consolidata attività di spaccio.
Confermata da una accertata reiterazione di condotte criminali in breve tempo. Circa la censura sul trattamento sanzionatorio, motivato con il rilievo della applicazione del minimo edittale per la pena base e di un aumento giustificato, quanto al reato satellite, per la reiterazione a distanza di pochi giorni e con modalità sovrapponibili, si tratta di una valida spiegazione per la quale occorre ribadire che resta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'aar133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).
Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mnnende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere estensore dp7s // Il Presidente