Italian Court dismisses appeal regarding unclear indictment charges and inadmissible new evidence arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romano Angelo inadmissible, ordering him to pay costs. The court rejected the claim that the indictment was unclear, noting the charges accurately referenced 2019 data despite the tax year being 2016. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the concealment charge, ruling that the defendant's personal re-evaluation of evidence presented in the trial was inadmissible at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 536 c.p.p.; Art. 537 c.p.p.: An indictment must clearly state charges to ensure a complete adversarial process, and new evidence or personal re-evaluations of facts introduced during the trial cannot be used to challenge the admissibility of the initial charges on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANGELO nato il 16/11/1964 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ct Il ricorso proposto da Romano Angelo, per il quale la richiesta di discussione orale non può operare nel presente procedimento in Settima sezione, è inammissibile: sulla indeterminatezza del capo di imputazione non si confronta con la sentenza laddove a fronte di un richiamo all'accertamento del 2019 si precisa, correttamente, che gli operanti acquisivano dati per l'anno di imposta del 2016.
Tutto in linea con il noto principio per cui in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01).
Riguardo alla contestazione sul tema del contestato occultamento, a fronte di una illustrazione della condotta di occultamento, non specificamente contestata, ampiamente sviluppata in sentenza ( pag. 6 e 7) che si arricchisce anche della valutazione della inadeguatezza delle giustificazioni dell'imputato in ordine a tale comportamento, si oppone solo una personale rivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede, per giunta assertiva in ordine alla provenienza di taluni documenti poi prodotti in dibattimento. Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali e deJla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere estensore fs Il Preside