Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12340/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and new arguments outside legal limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds except for the penalty, reaching an agreement with the Prosecutor General. Although new arguments were presented, the court held that the waiver under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure precludes the second-instance judge from considering issues not explicitly raised, including those potentially discoverable ex officio. Consequently, the appeal was rejected without addressing the new points, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; The waiver of appeal grounds by the accused in exchange for a penalty agreement limits the second-instance judge's cognizance to the unwaived reasons, producing preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation review, thereby rendering new arguments inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds Article 599-bis c.p.p. preclusive effect new arguments inadmissible cassation appeal dismissal principio del ne bis in idem motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACAJ FLORJAN nato il 17/12/1980 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle part-i) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; La sentenza della Corte di appello impugnata è stata emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACAJ FLORJAN nato il 17/12/1980 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle part-i) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; La sentenza della Corte di appello impugnata è stata emessa ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024
(Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACAJ FLORJAN nato il 17/12/1980 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle part-i) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; La sentenza della Corte di appello impugnata è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso, in ordine al quale il difensore ha presentato motivi nuovi ,è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare su punti dedotti nell'atto di impugnazione qui in esame.

Quanto alla sollevata questione del precedente giudicato in ordine al capo I), anche essa oggetto di rinunzia in appello, si tratta di questione che presuppone verifica di fatto come emerge dalle stesse argomentazioni difensive, così da non potersi porre neppure alcuna questione di rilevabilità di ufficio posto che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione. (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma