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Ordinanza — n. 12339/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely re-evaluative without new legal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luca Marante's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Marante argued the lower court violated the law through an alternative reading of facts, but the court found no new objective data or logical contradictions in the reasoning. The decision rests on the principle that cassation appeals must present specific legal grounds and facts, not merely re-evaluate the merits of the appeal court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-evaluates the merits of the case without presenting new objective facts or specific legal arguments, as the burden lies on the appellant to specify the content and decisiveness of the neglected grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluative appeal cassation procedure violation of law omitted evaluation legal reasoning costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANTE LUCA nato a RAGUSA il 28/12/1976 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Marante Luca è inammissibile: esso è meramente rivalutativo del merito laddove offre una mera lettura alternativa mentre è noto che il vizio di violazione di legge, dedotto in ricorso presuppone la sussistenza di dati oggettivi per i quali si disquisisca circa la relativa veste giuridica.

Né si propongono punti, manifesti, di illogicità o contraddittorietà di motivazione della sentenza. Il mero rinvio poi a motivi di appello che sarebbero rimasti inevasi risulta inammissibile atteso il noto principio secondo cui {n tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02).

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleCtnmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co igliere estensor lut/ I Presidente