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Ordinanza — n. 12338/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely filed after statutory deadline expired for appeal against lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Murtas Omar inadmissible due to a failure to meet the statutory time limit. Although the appealed judgment was issued on July 10, 2024, the appeal was not lodged until October 15, 2024, exceeding the required thirty-day period. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 and Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for filing the appeal against the contested decision.

Parole chiave

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untimely appeal statutory deadline procedural inadmissibility time limit expiration appeal against judgment tempestività dell'inoltro termine calcolato a ore ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURTAS OMAR nato a CAGLIARI il 03/06/1985 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI( dato avviso alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Murtas Omar è inammissibile, perché intempestivo per mancato rispetto del termine per impugnare a fronte di sentenza del 10 luglio del 2024 depositata il 25.07.2024 come tale ricorribile entro 30 giorni ladodve invece il ricorso è del 15.10.2024. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle t mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Consigliere estenso e Il Presidente