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Ordinanza — n. 12337/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient specific arguments and generic criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Giordano Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they lacked specific details regarding omitted grounds of appeal and offered only generic criticism of the lower court's reasoning without addressing the intervening confession. Consequently, the court upheld the original decision, emphasizing that vague complaints do not constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically identify and illustrate the decisive grounds of appeal, and generic criticisms of the lower court's reasoning without engaging with specific evidence or omissions are insufficient to justify a review.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient grounds generic criticism procedural costs Cassa delle ammende rinuncia alla motivazione allegazione motivata motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DOMENICO nato a SALERNO il 10/05/1996 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Il ricorso proposto da Giordano Domenico è inammissibile, sia perché( come noto, è insufficiente in sede di ricorso il motivo circa la mancata valutazione di motivi di gravame cui si rinvii senza alcuna specificazione né illustrazione della loro decisività - come accaduto nel caso in esame - sia perché è generica la critica all'apparato motivazionale anche per un mancato integrale confronto con la stessa e in particolare con la citazione della intervenuta confessione da parte del ricorrente.

Rilevante e pure non oggetto di specifica contestazione è la illustrazione e valorizzazione delle modalità dell'azione connotata da ben 10 panetti di droga e il suo rinvenimento nella leva del cambio. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Coriigliere estensore Il Presidente