Italian Court dismisses appeals against plea bargaining sentences for improper grounds and lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by De Santis Franco and Sperti Diego inadmissible. The court ruled that the appeals were based on grounds not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, specifically regarding the expression of the accused's will and legal qualification errors. Consequently, the appeals were rejected because they did not meet the strict criteria for challenging plea bargaining sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentences are strictly limited to specific grounds; general claims of legal error or lack of reasoning are inadmissible unless the legal qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SANTIS FRANCO nato a BIBERACH( GERMANIA) il 25/08/1969 SPERTI DIEGO nato a BARI il 31/08/1973 avverso la sentenza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle partii" udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; r.1(--ct4114<-.341; tti re I ricorsi proposti nell'interesse di De Santis Franco e Sperti Diego kondannati( ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivaz one. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai cas in cui tale qualificazione risuiti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che hchiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorsc, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla cor testazione.
Inoltre, non è preponibile il rico-so per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizion per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle Ammende. C