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Ordinanza — n. 12332/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding drug quantity aggravating circumstance due to established judicial precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Falagario Piergiuseppe inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an aggravating circumstance based on the quantity of drugs, arguing against its application. The court rejected this claim by citing established jurisprudence that validates the aggravating circumstance given the significant amount of drugs involved.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: The court establishes that an aggravating circumstance based on drug quantity is valid when supported by established judicial precedent and the non-negligible amount of substances processed.

Parole chiave

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drug quantity aggravating Corte di Cassazione inadmissible appeal judicial precedent procedural costs Cassa delle ammende criminal procedure Italy dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAGARIO PIERGIUSEPPE nato a BARI il 25/07/1986 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Falagario Piergiuseppe è inammissibile a fronte di una valida motivazione che evidenzia i presupposti giustificativi dell'aggravante contestata alla luce del noto indirizzo giurisprudenziale per cui la stessa è ascrivibile /i r anche c i solcuirneriklrfn Lkb.bia preso cognizione dell'ingente quantitativo(, ,Aic (431-)%rúa té-rion manifestamente viAata e la spiegazione del giudizio di equivalenza q a: W) /Agì 2L, alla luce del non trascurabile quantitativo di stupefacente trattato. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co sigliere es