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Ordinanza — n. 12329/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances, ruling they are factual matters for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Martucci Massimiliano inadmissible. The appellant challenged the appellate court's exclusion of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court held that such circumstances are matters of fact to be determined by the trial judge based on preponderant reasons, which are not subject to review on appeal unless contradicted or poorly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The existence of relevant mitigating circumstances is a matter of fact for the trial judge, whose decision based on preponderant reasons is not reviewable on appeal provided it is not contradictory and adequately motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code judicial fact-finding appeal review standards Cassazione inadmissibility motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI MASSIMILIANO nato a BRINDISI il 10/11/1997 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Martucci Massimiliano è inammissibile a fronte di una adeguata motivazione di esclusione delle generiche per il precedente a carico, conforme all'indirizzo per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 Il Co sigliere estensore I Presidente