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Ordinanza — n. 12326/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally by defendant after 2017 law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the new procedural law took effect. The material fact is that Article 613 of the Code of Criminal Procedure was amended to require appeals of legitimacy to be signed exclusively by a registered lawyer. Consequently, the court rejected the personal filing and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103 l. 23 giugno 2017 n. 103: An appeal of legitimacy filed personally by the accused after the entry into force of the law of June 23, 2017, is inadmissible and must be signed by a lawyer.

Parole chiave

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appeal of legitimacy personal filing lawyer signature requirement procedural inadmissibility Criminal Procedure Code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
l. 23 giugno 2017 n. 103
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCADE DANIELE nato a SAN SEVERO il 06/06/1988 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI&lato avviso alle_parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Roncade Daniele è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art.613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pacannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss bile il ricorso e concanna ilg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cure tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/02/2025